PREVALENZA DEL RIBASSO TEMPORALE SUL CRONOPROGRAMMA E DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ
La discordanza tra il ribasso temporale unico indicato nel modulo di offerta e le tempistiche analitiche descritte nel cronoprogramma non determina l'indeterminatezza dell'offerta se il bando prevede una clausola di prevalenza del primo dato sul secondo. La valutazione sulla sostenibilità di tempi di esecuzione ridotti rientra nella discrezionalità della commissione giudicatrice, la quale può legittimamente ritenere attendibile un'offerta basata su un'organizzazione del lavoro intensiva e sull'impiego di risorse professionali e tecnologiche superiori agli standard medi.
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