Giurisprudenza e Prassi

MANCATA INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO: IL PREZZO FINALE OFFERTO RENDE CHIARA LA VOLONTA' DEL CONCORRENTE (10)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2025

Con un unico motivo di gravame la ricorrente lamenta, in particolare, la mancata esclusione dalla gara della controinteressata, in quanto l’offerta economica presentata conterrebbe solo l’indicazione del prezzo finale di aggiudicazione e non anche della percentuale di ribasso proposta, come espressamente previsto dalla lex specialis di gara.

La censura non può essere condivisa.

È pacifico tra le parti, e documentalmente dimostrato, che l’offerta economica della controinteressata contiene l’indicazione del prezzo offerto: come condivisibilmente osservato dalla difesa della stazione appaltante, ciò consente di risalire alla percentuale di ribasso proposta sulla scorta di una mera operazione matematica, sicché non è possibile apprezzare alcuna carenza di carattere sostanziale, tale da inficiare la regolarità dell’offerta.

Del resto la giurisprudenza più aggiornata, tenuto anche conto dei principi ispiratori del vigente codice dei contratti pubblici, esclude il rilievo invalidante di carenze o errori contenuti nell’offerta allorquando essi siano agevolmente riconoscibili e autonomamente emendabili, senza necessità di far ricorso ad elementi esterni all’offerta stessa.

In tal senso si è espresso, di recente, il Tar Lazio, nella pronuncia richiamata dalla stazione appaltante (cfr. TAR Lazio-Roma, n.2841 del 7.2.2025); ma, anche in precedenza, la giurisprudenza ha evidenziato come sia onere della stazione appaltante quello di ricercare l'effettiva volontà del concorrente in presenza di un errore materiale nella formulazione dell'offerta.

In tal senso: “È onere della stazione appaltante, in presenza di errore materiale nella formulazione dell'offerta, di ricercare l'effettiva volontà del concorrente, come nel caso in cui, mediante il ricorso ad una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell'offerta economica, si possa procedere alla correzione dell'errore materiale stesso; ciò tanto più quando la correzione dell'errore materiale, rilevabile immediatamente senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni del relativo dato, non sia in grado di comportare alcuna modifica dell'offerta globalmente intesa. Deriva da quanto rilevato che non è ragionevolmente ravvisabile alcuna incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta economica, assoggettabile ad una mera operazione di rettifica del dato numerico non corretto” (cfr. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 05/04/2024, n.421).

E ancora: “Sussiste la possibilità che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l'offerta; l'errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente, ictu oculi , dal contesto stesso dell'atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà; in altre parole, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta” (cfr. Consiglio di Stato , sez. V , 05/06/2024 , n. 5045).

Nel caso in esame, la puntuale indicazione del prezzo offerto esclude l’esistenza di un dubbio effettivo circa la volontà negoziale espressa dall’aggiudicataria, che è invece ricostruibile con certezza anche senza indicazione della percentuale di ribasso.

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