Giurisprudenza e Prassi

LIMITI ALL'ERRORE DI FATTO REVOCATORIO E DIVIETO DI TERZO GRADO DI GIUDIZIO (106.1)

CONS. STATO Sentenza 2024

L'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve derivare da una pura errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti che abbia indotto il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, purché riguardi un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato. Non costituisce errore revocatorio l'omesso esame di argomentazioni o documenti se la decisione di merito li ha implicitamente superati o se la questione è stata oggetto di specifico dibattito tra le parti.

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