Giurisprudenza e Prassi
L'ERRORE DI FATTO REVOCATORIO NON COINVOLGE L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE
CONS. STATO Sentenza
2025
L'errore di fatto, idoneo a legittimare la domanda di revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4 c.p.c., è configurabile esclusivamente nell'attività preliminare del giudice relativa alla lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, e non coinvolge la successiva attività di ragionamento, apprezzamento, interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, la quale può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione.
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