INAMMISSIBILE LA REVOCAZIONE SE L'OMESSA PRONUNCIA NON DERIVA DA ERRORE PERCETTIVO MATERIALE
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per revocazione ex art. 106 c.p.a., l'errore di fatto per omessa pronuncia deve consistere in una pura svista materiale che abbia impedito al giudice di rilevare l'esistenza stessa della domanda negli atti di causa. Se dalla motivazione della sentenza emerge che il giudice era pienamente consapevole della proposizione della domanda, l'eventuale difetto di esame o la mancata applicazione delle conseguenze processuali ad essa connesse configurano un errore di giudizio, non emendabile con la revocazione.
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