INAMMISSIBILE LA REVOCAZIONE SE L'ERRORE RIGUARDA UN FATTO GIÀ VALUTATO
L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve derivare da una errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, a condizione che esso riguardi un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato. Qualora la circostanza sia stata oggetto di esame e dibattito processuale, l'eventuale errore ricade nel giudizio di diritto, insuscettibile di correzione tramite il rimedio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
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