PRESUPPOSTI PER LA REVOCA DELLA GARA E CARENZA DI INTERESSE.
In tema di autotutela, la revoca di una procedura di gara per riduzione sopravvenuta delle prestazioni rientra nella discrezionalità riservata all'Amministrazione, a condizione che non emerga un mutamento tale da rendere l'appalto non più rispondente ai bisogni pubblici o economicamente insostenibile per i concorrenti. L'operatore sesto classificato non ha interesse a contestare l'aggiudicazione se non deduce vizi di portata generale che inficino l'intera procedura, poiché il mero annullamento del provvedimento finale non gli arrecherebbe alcuna utilità concreta né strumentale.
«l’eventuale revoca del bando di gara e degli atti consequenziali rientra pacificamente nel potere discrezionale della SA, da esercitarsi in presenza dei presupposti di cui all’art. 21-quinquies della l. 241/90, secondo una valutazione di opportunità ancorata alla sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, alla rivalutazione dell’interesse pubblico originario o al mutamento della situazione di fatto».
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