ILLEGITTIMA LA REVOCA DELLA GARA MOTIVATA DALLA SOLA INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
È illegittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto o di una concessione demaniale che si limiti a invocare il tempo trascorso e il conseguente mutamento dello stato dei luoghi, qualora tale ritardo sia imputabile esclusivamente all'inerzia dell'Amministrazione. In presenza di un aggiudicatario provvisorio che abbia sollecitato la conclusione del procedimento e offerto l'aggiornamento delle condizioni economiche, l'autorità non può esercitare il potere di autotutela senza una specifica e analitica ponderazione degli interessi in gioco e senza dar conto dell'attuale interesse pubblico che giustifica l'interruzione della procedura.
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