Giurisprudenza e Prassi

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE: LA REVOCA NON RICHIEDE UN PARTICOLARE ONERE MOTIVAZIONALE (5)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2025

Per giurisprudenza pacifica, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, l’aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale, non conclusivo del procedimento di gara, inidoneo ad attribuire in modo stabile il bene della vita (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273; Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707; Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2019, n. 5438; Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2018, n. 5863).

La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica dell’aggiudicazione provvisoria, spiega la non tutelabilità processuale di quest’ultima ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273; Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707; Cons. Stato, sez. V 20 agosto 2013, n. 4183): la sua revoca non è, cioè, qualificabile in senso stretto alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, tale da richiedere un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14/05/2024 n. 4309).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati