Giurisprudenza e Prassi
REVOCA FINANZIAMENTO PER INSERVIBILITÀ OPERA E RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO PER GLI AUSILIARI
CONS. STATO Sentenza
2024
In tema di finanziamenti pubblici, la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi connessi alla realizzazione dell'opera finanziata grava esclusivamente sull'ente beneficiario nei confronti dell'amministrazione erogatrice. Pertanto, l'inservibilità tecnica dell'opera, anche se derivante da errori progettuali o esecutivi di soggetti terzi incaricati dal beneficiario, legittima la revoca integrale del finanziamento, trovando applicazione il principio della responsabilità per fatto degli ausiliari di cui all'art. 1228 del codice civile.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

