Giurisprudenza e Prassi

REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA E SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE AL RICORSO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2024

Deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., qualora la stazione appaltante revochi la procedura di gara per sottoporre a riesame le clausole impugnate, non potendosi invece configurare la cessazione della materia del contendere in assenza di un pieno riconoscimento della pretesa sostanziale del ricorrente.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati