Giurisprudenza e Prassi

ONERE PROBATORIO SULLE SOPRAVVENUTE CRITICITÀ FINANZIARIE CHE GIUSTIFICANO LA REVOCA

TAR SICILIA Ordinanza 2026

Ai sensi dell'art. 46 c.p.a., la revoca in autotutela di una procedura di affidamento fondata su ragioni di insostenibilità finanziaria e nuovo indirizzo politico non può risolversi in una motivazione meramente assertiva; la stazione appaltante ha l'onere di depositare in giudizio gli atti istruttori e i documenti contabili idonei a dimostrare l'effettivo squilibrio economico o la riduzione delle risorse che impediscono la prosecuzione della procedura.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati