Giurisprudenza e Prassi
ONERE PROBATORIO SULLE SOPRAVVENUTE CRITICITÀ FINANZIARIE CHE GIUSTIFICANO LA REVOCA
TAR SICILIA Ordinanza
2026
Ai sensi dell'art. 46 c.p.a., la revoca in autotutela di una procedura di affidamento fondata su ragioni di insostenibilità finanziaria e nuovo indirizzo politico non può risolversi in una motivazione meramente assertiva; la stazione appaltante ha l'onere di depositare in giudizio gli atti istruttori e i documenti contabili idonei a dimostrare l'effettivo squilibrio economico o la riduzione delle risorse che impediscono la prosecuzione della procedura.
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