Giurisprudenza e Prassi
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA (34.5)
TAR LOMBARDIA Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando la procedura di gara oggetto di impugnazione viene integralmente rimossa in autotutela dall'amministrazione procedente, in quanto viene meno l'oggetto sostanziale della lite e la pretesa demolitoria azionata in giudizio deve ritenersi pienamente soddisfatta.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

