Giurisprudenza e Prassi

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA (34.5)

TAR LOMBARDIA Sentenza 2026

Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando la procedura di gara oggetto di impugnazione viene integralmente rimossa in autotutela dall'amministrazione procedente, in quanto viene meno l'oggetto sostanziale della lite e la pretesa demolitoria azionata in giudizio deve ritenersi pienamente soddisfatta.

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