Giurisprudenza e Prassi

RITARDO AGGIORNAMENTO PREZZARI - COMPENSO PROGETTISTA - VA COMUNQUE AGGIORNATO

ANAC ATTO 2022

L’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022, infatti, stabilisce l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di inserire le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, nei documenti di gara iniziali afferenti tutte le “procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Tale disposizione, dunque, non distingue tra le diverse tipologie di appalto, trovando applicazione indifferentemente a tutte le gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, purché bandite o avviate successivamente al 27/01/2022 e fino al 31/12/2023, nel cui ambito è compresa anche la procedura indetta da codesta Stazione appaltante ai fini dell’applicazione del citato disposto normativo. Qualora il legislatore avesse voluto riferirsi soltanto a specifiche categorie di appalto, escludendone altre, ciò sarebbe stato precisato dalla norma, così come è stato fatto per il sistema di compensazione dei prezzi previsto alla lett. b) dello stesso articolo, il quale è esplicitamente rivolto ai soli appalti di lavori. Non può quindi desumersi dal mancato aggiornamento del bando tipo n. 3, una volontà diversa da quella espressa dal legislatore nell’art. 29 sopra citato, anche in considerazione del fatto che è stato prontamente aggiornato il bando tipo n. 1, il quale nel riferirsi ai contratti pubblici di servizi nei settori ordinari sopra soglia comunitaria, risulta essere comprensivo anche dei servizi di ingegneria e architettura; anzi, l’inserimento di una clausola di revisione dei prezzi deve trovare ragion d’essere, a maggior ragione, con riferimento alle procedure per l’affidamento di incarichi di ingegneria ed architettura, il cui compenso è direttamente connesso all’importo a base di gara dei lavori cui il progetto è rivolto e le cui fasi progettuali spesso si protraggono per lunghi periodi di tempo. La ratio di tale istituto, infatti, è quella di preservare il sinallagma contrattuale, prevedendo un meccanismo che consenta di riguadagnare un equilibrio contrattuale individuando dei valori economici coerenti con l’attuale andamento del mercato, al fine di evitare che il corrispettivo del contratto subisca con il trascorrere del tempo variazioni incontrollate, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (ex multis: Cons. Stato, sez. III, 01.04.2016 n. 1309, Cons. Stato sez. V, 23.4.2014, n. 2052). In questo modo la clausola di revisione dei prezzi negli incarichi di progettazione, pur non azzerando il rischio di impresa che è conseguenza fisiologica di qualsiasi contratto d’appalto, consente un adeguamento automatico del compenso del professionista che tenga conto dei costi reali del servizio offerto in aderenza al principio dell’equo compenso previsto dall’art. 19-quaterdecies, comma 3, del D.L. 148/2017 e dalle linee guida ANAC 1/2016.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)