REVISIONE PREZZI: GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA SE PERMANE UN POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE
In tema di appalti pubblici, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, qualora la revisione del prezzo sia rimessa alla discrezionalità dei dirigenti responsabili della Stazione Appaltante, tenuti a condurre un'istruttoria orientata sui migliori prezzi di mercato e sulle linee guida ANAC, non configurandosi in capo all'appaltatore un diritto soggettivo perfetto all'adeguamento automatico.
“La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore” (Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza n. 21990 del 12.10.2020).
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