Giurisprudenza e Prassi

MODIFICHE CCNL - NON LEGITTIMANO LA REVISIONE PREZZI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Si premette che correttamente l’Amministrazione ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina del d.lgs. 50/2016 in ragione, però, non già dell’indicato art. 206, ma piuttosto delle prescrizioni contenute nell’art. 226, comma 2, del d.lgs. 36/2023 secondo cui “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”. Sicché, considerato che il nuovo codice acquista efficacia il 1° luglio 2023 e che la delibera a contrarre risale al 2 maggio 2022 (determinazione n. 273 del 2 maggio 2022), è legittima l’applicazione alla fattispecie del d.lgs. n. 50 del 2016.

Ciò posto, la normativa citata, mutando la precedente disciplina, ha reso per la stazione appaltante facoltativo l’inserimento della clausola revisionale nei documenti di gara iniziali, con l’obiettivo di limitarne l’operatività (art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

In conformità all’anzidetta disposizione, l'art. 3.3. del disciplinare di gara, rubricato "revisione dei prezzi", pedissequamente riproposto dall'art. 7 del contratto stipulato, prevede, con formula chiara, la possibilità di adeguamento del corrispettivo solo ed esclusivamente con riferimento alle fluttuazioni dell’indice ISTAT – FOI (Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati), indicando la tempistica di proposizione dell’istanza.

Per tali motivi, appare del tutto legittima la decisione dell’Amministrazione di non tener conto dell’aumento del costo del lavoro conseguente al dedotto aggiornamento delle tabelle FISE, (id est, tabelle retributive del CCNL applicabile alla fattispecie).

A tutto concedere, le modifiche della contrattazione collettiva non sono considerate eventi imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare il compenso revisionale, quanto piuttosto fatti rientranti nella ordinaria fisiologia del rapporto contrattuale (Cons. di Stato Sez. III, 10 luglio 2024, n.6140).

Né tampoco risulta rappresentato in giudizio l’eventuale rinnovo ravvicinato del CCNL, né, comunque, l’eventuale aumento significativo e fuori scala rispetto ai precedenti rinnovi.



Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...