Giurisprudenza e Prassi
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E OBBLIGO DI PROVVEDERE SULLA REVISIONE PREZZI NON ANCORA RICONOSCIUTA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO Sentenza
2024
La natura discrezionale del potere di revisione dei prezzi esclude, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., che il giudice amministrativo possa pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa in sede di ricorso avverso il silenzio qualora l'amministrazione non abbia ancora esercitato il proprio potere; sussiste pertanto l'obbligo della Stazione Appaltante di definire il procedimento con un provvedimento espresso e motivato sull'istanza del privato.
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