Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DEL RICORRENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Decreto 2025

In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., essendo venuta meno l'utilità della sentenza per il soggetto istante.

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