Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE DIFFERISCE IL RIMBORSO DELL'ACCONTO ALLA RIASSEGNAZIONE DEL LOTTO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2024

È legittima la clausola del bando di gara che subordina la restituzione dell'acconto versato dall'assegnatario rinunciatario alla successiva riassegnazione del bene a terzi; tale disposizione negoziale, accettata dal concorrente con la partecipazione alla procedura, costituisce lex specialis prevalente rispetto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)