Giurisprudenza e Prassi

RAGGRUPPAMENTO TRA IMPRESE: LA STAZIONE APPALTANTE PUO' AGIRE CONTRO LE SINGOLE MANDANTI (68.7)

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 2025

Da un lato, la società mandante non può agire nei confronti della stazione appaltante per far valere un credito dell'ATI, dovendo essere esercitata la relativa azione dalla società mandataria, mentre, dall'altro, la stazione appaltante può agire, per espressa volontà del legislatore, nei confronti delle singole società mandanti, in ragione della loro responsabilità solidale passiva, derivante dall'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, come pure dall'art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Anche in altra sentenza di questa Corte (Cass., sez. 3, 29/ 12/2011, n. 29737) si chiarisce che le società mandanti sono «tenute a rispondere per l'intero, quali coobbligati solidali, di eventuali debiti dell'impresa mandataria verso l'amministrazione appaltante». Anche in dottrina si è osservato che è proprio la struttura sostanziale del raggruppamento temporaneo di imprese, teso appunto alla partecipazione a singole gare per l'affidamento dei contratti pubblici, e quindi per una durata limitata e per uno specifico contratto, che si riverbera negli aspetti processuali.

Questa è la ratio della rappresentanza esclusiva processuale della mandataria; la norma consente così alla stazione appaltante di avere un unico interlocutore, in modo tale da semplificare i rapporti con un raggruppamento per l'intera durata del contratto.

Ovviamente la rappresentanza processuale, pur esclusiva, da parte della mandataria, riguarda solo e soltanto ogni aspetto legato al contratto pubblico da acquisire in sede di gara e da eseguire dopo l'aggiudicazione, sicché tale rappresentanza processuale non può valere nei rapporti con i terzi, diversi dalla committente.

La dottrina ha anche sottolineato che residua, però, la legittimazione attiva della stazione appaltante nei confronti delle singole mandanti, con riferimento alle porzioni di obbligazioni gravanti proprio sulle stesse, per l'impegno assunto singolarmente per la costituzione del raggruppamento temporaneo.


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