Giurisprudenza e Prassi

LA LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA GARA PER VIZI ORIGINARI NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE DELLA STAZIONE APPALTANTE (5)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, è legittima la revoca della procedura di gara motivata da gravi carenze del progetto esecutivo e da insanabili contrasti tra i documenti di gara (Capitolato e Disciplinare), attesa l'esigenza della Stazione Appaltante di prevenire l'insorgere di contenziosi futuri; tuttavia, il ritardo ingiustificato nell'adozione di tale provvedimento (nella specie, intervenuto dopo oltre un anno dalla verifica di anomalia) comporta la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale, limitatamente al c.d. interesse negativo.

"[...] la responsabilità precontrattuale può ritenersi sussistente a prescindere dalla valutazione di legittimità di qualsiasi provvedimento, siccome la stessa è collegata al comportamento della P.A. che, violando i doveri di correttezza e buona fede, abbia negativamente inciso sulla libertà negoziale del privato e leso il suo legittimo affidamento (cfr., in fattispecie di rimozione dell’atto in autotutela, Cons. Stato - sez. III, 5/7/2024 n. 5959: “la predicata responsabilità pre-contrattuale della P.A., che come è noto prescinde da una valutazione di illegittimità del provvedimento di autotutela e dal suo accertamento in sede giurisdizionale, fondandosi sulla violazione da parte della P.A. dei suoi doveri di buona fede e correttezza in contrahendo (come riconosciuto dalla giurisprudenza già fin da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2018, n. 5, nel senso della “ordinaria possibilità che una responsabilità da comportamento sussista nonostante la legittimità del provvedimento amministrativo che conclude il procedimento”, atteso che “nell’ambito del procedimento amministrativo (...) regole pubblicistiche e regole privatistiche non operano, dunque, in sequenza temporale (prime le une e poi le altre o anche le altre). Operano, al contrario, in maniera contemporanea e sinergica, sia pure con diverso oggetto e con diverse conseguenze in caso di rispettiva violazione”)”.

In tal senso, la giurisprudenza ha altresì puntualizzato che: “La responsabilità precontrattuale costituisce, quindi, la sede di elezione in cui viene tutelato l’affidamento incolpevole del privato”, chiarendo che, tra le poste risarcibili, rientrano “le chances contrattuali perdute in conseguenza del convincimento che il provvedimento favorevole, poi annullato, fosse, invece, legittimo (Cons. Stato - sez. VI, 3/3/2026 n. 1658, p. 24.8.3).

Venendo al caso di specie, il Collegio ritiene che ricorrano le condizioni per far luogo ad un pur limitato risarcimento in favore della ricorrente, date dall’affidamento incolpevole del privato, dalla lesione da esso patita per effetto di un comportamento amministrativo contrario ai doveri di correttezza e di lealtà, dall’imputabilità di tale comportamento a negligenze della Pubblica Amministrazione e, infine, dal nesso causale tra il comportamento e il danno lamentato (su questi aspetti, cfr. Cons. Stato - sez. VI, 3/3/2026 n. 1658, cit., p. 24.8.2)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)