Giurisprudenza e Prassi
RESPONSABILITA' SOLIDALE AMBIENTALE TRA MANDANTE E MANDATARIO PER LO SCARICO DI REFLUI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
In materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali derivanti da attività di messa in sicurezza di emergenza, è legittima la clausola che individua la responsabilità in solido in capo ai soggetti mandanti e al mandatario gestore dell'impianto. Tale previsione è conforme al principio di derivazione eurounitaria 'chi inquina paga', inteso come strumento di internalizzazione dei costi ambientali a carico di chi trae utilità economica dalle attività svolte, indipendentemente dalla formale titolarità dell'autorizzazione.
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