IL CONSORZIO STABILE RISPONDE SOLIDALMENTE PER I CREDITI DI LAVORO DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE (30)
La ratio legis dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 è quella di incentivare un sistema virtuoso negli appalti, inducendo il committente (e, per estensione, il sub-committente) a selezionare imprenditori affidabili e a vigilare sull'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.
Pertanto, il vincolo contrattuale che lega il committente (l'Ente appaltante) al Consorzio stabile e quest'ultimo alla consorziata esecutrice – in forza del quale il Consorzio agisce come mandatario della consorziata – impone di considerare quest'ultima come l'appaltatrice vera e propria e il Consorzio come sub-committente.
Ne consegue la piena applicabilità del regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.
Secondo la Corte, “La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 è di tipo legale, e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma stessa e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti” (Cass. Sez. L., 14/08/2023, n. 24609; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 2169 del 25/01/2022).
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