IDONEITÀ PROFESSIONALE: NECESSARIA COERENZA TRA ATTIVITÀ EFFETTIVA IN VISURA CAMERALE E OGGETTO DELL’APPALTO (100)
Non è sufficiente [...] che le attività oggetto del contratto di appalto rientrino tra le attività incluse nell’oggetto sociale perché quest’ultimo individua le attività che l’impresa può potenzialmente svolgere, mentre le attività prevalenti e secondarie sono le attività che effettivamente l’impresa svolge. Il requisito di idoneità professionale va verificato tenendo conto solo delle attività prevalenti e secondarie e non già anche delle attività comunque incluse nell’oggetto sociale e ciò in quanto solo per le prime c’è la certezza che siano concretamente esercitate dall’impresa, mentre le seconde, pur inserite nell’oggetto sociale, non c’è certezza che siano state mai svolte.
L’ordine di idee appena esposto riceve avallo dall’insegnamento giurisprudenziale in forza del quale «l'iscrizione camerale dell'operatore relativamente alle attività inerenti all'oggetto dell'appalto costituisce un requisito di idoneità professionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5257/2019; Id., Sez. III, n. 5170/2017), che, imponendo una tendenziale congruenza contenutistica tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di commercio, e l'oggetto del singolo appalto (di recente, Cons. Stato, Sez. V, nn. 6131/2022, 4474/2022 e 3495/2022), risulta finalizzato a filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento (Cons. Stato, Sez. V, nn. 508/2021 e 2176/2018) […] La medesima giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che detta congruenza deve essere verificata unicamente sulla base del confronto tra le risultanze descrittive del certificato camerale - ove vengono indicate l'attività prevalente e quella secondaria dell'ente - e l'oggetto del contratto di appalto di volta in volta considerato (cfr. Consiglio di Stato, nn. 1307/2023, 6431/2019 e 5257/2019), senza assegnare, pertanto, alcuna rilevanza ad ulteriori elementi, quali il possesso di un determinato Codice Ateco da parte dell'operatore (Consiglio di Stato, n. 7846/2019), l'eventuale episodica precedente esecuzione delle medesime attività oggetto di affidamento ad opera della partecipante (si veda Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 8101/2023), ovvero l'indicazione di tali attività nell'oggetto sociale della stessa, atteso che l'attività rilevante ad integrare il requisito dell'idoneità professionale può essere dimostrata esclusivamente attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese (in termini Consiglio di Stato, Sez. V, n. 657/2023; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, n.2818/2022, nonché Id., Sez. V, nn. 5620/2023 e 657/2023), mentre l'oggetto sociale esprime soltanto la misura della capacità di agire del soggetto partecipante, indicando i settori, potenzialmente illimitati, nei quali la società potrebbe in astratto operare, elencandone tutti i possibili indirizzi operativi (in questo senso, ex multis, Consiglio di Stato, nn. 11150/2023, 7846/2019, 2176/2018 e, da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 24 luglio 2024, n. 945) » (TAR Campania, Salerno, I, 1.10.2024 n. 1765).
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