Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMO IL DIVIETO DI IMPIEGO DELLO STEWARD PRIVO DEI REQUISITI PSICO-FISICI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2026

In tema di requisiti per l'esercizio dell'attività di steward negli impianti sportivi, il requisito della 'buona salute fisica e mentale' e dell' 'assenza di elementi psicopatologici' deve essere valutato dall'Amministrazione con ampia discrezionalità tecnica. Tale valutazione è legittima qualora si fondi su una pluralità di certificazioni mediche che, pur ipotetiche nella diagnosi specifica, evidenzino concordemente una instabilità emotiva e psichica del soggetto. Il superamento del termine di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990 non inficia la validità del provvedimento tardivo.

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