REQUISITI DI ESECUZIONE: LA LORO MANCANZA RILEVA IN FASE ESECUTIVA (113)
La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione fa capo alla previsione di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 36 del 2023 che, nel dare recepimento alla normativa eurocomune e, segnatamente, alla previsione di cui all’art. 70 della direttiva 2014/24 e all’art. 87 della direttiva 2014/25, facoltizza le stazioni appaltanti a richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei ‘requisiti’ e delle ‘capacità’ oggetto di valutazione selettiva di cui all’art. 100, ulteriori “requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara”.
Non essendo in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta, merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all’attribuzione del punteggio premiale (ex multis Cons. Stato, n. 2787 del 2024).
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha precisato che la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che se richiesti, come nella specie, come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario (Cons. Stato, n. 9255 del 2023).
Va osservato che la giurisprudenza, consapevole che la questione in esame si possa prestare a interpretazioni oscillanti, in quanto non ancorate a parametri oggettivi, si è dimostrata propensa a valorizzare la disponibilità in executivis dei requisiti, rilevando troppo onerosa (e come tale, sproporzionata ed eccessiva) l’acquisizione preventiva (Cons. Stato, n. 7137 del 2022; id. n. 8101 del 2020).
Nella specie, la lex specialis ha richiesto all’operatore economico la disponibilità degli alloggi finalizzati all’ospitalità dei soggetti beneficiari dell’accoglienza in caso di esito favorevole della gara, infatti, in sede di partecipazione, l’aggiudicataria ha chiaramente manifestato il proprio impegno a conseguirne tale disponibilità.
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