DISTINZIONE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE NEGLI APPALTI DI FORMAZIONE (113.1)
In tema di appalti pubblici, i requisiti di esecuzione previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 36/2023 sono distinti dai requisiti di partecipazione e, se non diversamente stabilito dalla lex specialis, devono essere posseduti dall'aggiudicatario solo al momento della stipula del contratto o dell'esecuzione stessa. L'attività di docenza affidata a professionisti esterni titolari di partita IVA non configura un subappalto, bensì un contratto d'opera professionale, qualora tali soggetti siano inseriti nell'organizzazione dell'appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
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