Giurisprudenza e Prassi

DEMARCAZIONE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ESECUZIONE (113.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, sussiste una netta distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione: i primi devono essere posseduti dal concorrente al momento della presentazione dell'offerta, mentre i secondi costituiscono impegni contrattuali da onorare al momento dell'avvio del servizio. Qualora il ricalcolo dei punteggi operato a seguito dell'accoglimento di un ricorso incidentale fondato determini il mantenimento del posizionamento in graduatoria della parte resistente, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse, non potendo il ricorrente conseguire l'aggiudicazione (prova di resistenza).

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