Giurisprudenza e Prassi

CATEGORIA SCORPORABILE OS32: L'O.E. PRIVO DELLA QUALIFICAZIONE PUO' ESEGUIRE I LAVORI SE QUALIFICATO NELLA PREVALENTE PER L'INTERO IMPORTO DELL'APPALTO (100)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Si afferma che la dichiarazione di subappalto sarebbe stata vieppiù necessaria poiché, anche se l’importo dei lavori con strutture in legno non supera il 10% del totale dei lavori (ossia 258 mila su oltre 11 milioni, dunque circa il 3%) il valore in termini assoluti avrebbe comunque superato i 150 mila euro. Di qui la obbligatoria dichiarazione di subappalto. Osserva al riguardo il collegio che una simile dichiarazione non sarebbe stata comunque necessaria in quanto la categoria OS32 (strutture in legno) sebbene superspecialistica non è in ogni caso obbligatoria in quanto non rientrante nelle categorie a tal fine elencate all’art. 12, comma 2, lettera b), del DL n. 47 del 2014 (ratione temporis pacificamente applicabile al caso di specie, atteso che la sua abrogazione è stata disposta soltanto con decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024). Sul punto si veda anche la sentenza di questa sezione n. 5972 del 16 giugno 2023 che sposa proprio la tesi della “qualificazione semplificata” in caso di lavorazioni di questo tipo (OS32). Tale sentenza ha in particolare affermato che: “La questione all’esame di questa Sezione riguarda sostanzialmente la possibilità di considerare la categoria OS32, per lavori di importo inferiore al 10%, come categoria a ‘qualificazione obbligatoria’ … Orbene, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.P.R. 207/2010 (‘Regolamento per l’esecuzione dei contratti pubblici’) tra le opere a qualificazione obbligatoria rientrano quelle che ‘non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni’ e che possono essere quindi subappaltate solo a soggetti qualificati. L’elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria era contenuto nell’allegato A al Regolamento, tra cui era compresa anche la categoria OS32. La disposizione regolamentare è stata annullata in sede straordinaria in data 30 ottobre 2013, con d.P.R. 30 ottobre 2013, n. 3014”. Ed ancora: “Il vuoto normativo è stato colmato con il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015; convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), il cui art. 12, comma 2, lett. b) ha reintrodotto le categorie di lavori a qualificazione obbligatoria e tra queste categorie non figura più la categoria OS32”. Pertanto: “Questa Sezione … ritiene di condividere l’interpretazione offerta del suddetto quadro normativo da questo Consiglio di Stato con sentenza n. 8096 del 17 dicembre 2020, con cui si è precisato che pur di natura ‘superspecialistica’ i lavori concernenti le strutture in legno di cui alla categoria OS32 non sono a ‘qualificazione obbligatoria’, pertanto, in base all’art. 92, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010, ancora vigente, e in base alla norma transitoria contenuta nell’art. 216, comma 14, del Codice di contratti pubblici, l’operatore economico privo della qualificazione in tale categoria scorporabile può, comunque, eseguire i lavori se qualificato nella categoria prevalente per l’intero importo dell’appalto (v. Cons. Stato n. 8096 del 2020)”. Ed infine: “Né assume rilievo l’asserita portata integrativa del D.M. 248/2016 al d.l. n. 47/2014, posto che il decreto ministeriale, come precisato dal T.A.R., è stato emanato in attuazione dell’art. 89, comma 11 del Codice, relativo ai limiti all’avvalimento e al subappalto operanti, solo e esclusivamente, per le opere superspecialistiche di importo superiore al 10% dell’importo complessivo”. Tanto doverosamente premesso, nel caso di specie è incontestato che il consorzio aggiudicatario era in possesso dell’attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 prevista dal Bando, per un importo che copriva l’intero importo dei lavori oggetto dell’appalto. Ne consegue che l’aggiudicataria non era tenuta ad essere qualificata per la categoria scorporabile OS32 e non era tenuta a ricorrere al subappalto necessario, potendo eseguire direttamente le lavorazioni peraltro nettamente inferiori al 10% dell’intero appalto (si vedano sul punto le identiche conclusioni di cui alla citata sentenza di questa stessa sezione n. 5972 del 2023 secondo cui: “La critica non può trovare accoglimento dovendosi ribadire, per le ragioni sopra ampiamente esposte, che la categoria OS32 non è a qualificazione obbligatoria e, nel caso in esame, per come risulta dalla vicenda processuale, pur essendo tale categoria compresa nell’elenco di cui all’art. 2 del D.M. n. 248 del 2016, i lavori non superano il 10% dell’importo totale”)

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
SUBAPPALTO: Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque e...
SUBAPPALTO: Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque e...
SUBAPPALTO: Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque e...
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.