POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE - A PARTIRE DALL’ATTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Non vi è dubbio che anche successivamente all’aggiudicazione definitiva la ricorrente avesse l’obbligo di conservare i requisiti di partecipazione, conformemente al principio generale secondo cui il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, principio certamente applicabile anche al caso di specie, “a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell’impresa di presentare un’offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la P.A.” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2017, n. 4470; Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2017, n. 1050; Cons. Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2015, n. 8;).
In ordine poi all’applicabilità alla gara in oggetto, volta all’individuazione del concessionario di un bene pubblico, della causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni…qualora (omissis) c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, occorre ricordare che il complessivo sistema normativo in tema di requisiti di ordine generale (ovvero “di ordine pubblico” o “di moralità”) delineato dall’articolo 80 del “Codice dei contratti” risponde al prevalente interesse pubblico di assicurare che i partecipanti alle pubbliche gare siano dotati di requisiti soggettivi adeguati.
E non pare dubitabile che la causa di esclusione sopra citata debba trovare attuazione anche nella gara in oggetto, essendo essa espressione di un fondamentale principio di ordine pubblico economico, che risponde all’esigenza di disporre di un soggetto contraente con l’Amministrazione il quale sia affidabile quanto al rispetto degli impegni richiesti e al soddisfacimento dell’interesse della controparte.
Deve essere poi ricordato come la categoria dei “gravi illeciti professionali” nella sua indeterminatezza costituisca una categoria aperta, essendo rimesso all’ente affidante il potere di apprezzamento delle concrete condotte dell’operatore economico che possono integrare un “grave illecito professionale” tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467), e possa ricomprendere ogni fattispecie di illecito anche civile, ivi compresi gli inadempimenti contrattuali, ferma restando tuttavia la necessità di una congrua motivazione da parte dell’Amministrazione circa l’inaffidabilità.
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