SUBAPPALTO NON DICHIARATO PER L'ACQUISIZIONE DEI REQUISITI DI ESECUZIONE (119.4)
Qualora un accreditamento necessario per l'espletamento di prestazioni oggetto di appalto sia qualificato come requisito di esecuzione, il suo possesso deve essere garantito dall'aggiudicatario prima dell'avvio del servizio; l'eventuale ricorso a soggetti terzi accreditati configura un subappalto che, se non dichiarato in offerta ai sensi dell'art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023, non consente la valida acquisizione del requisito, né tale carenza può essere colmata tramite contratti di collaborazione continuativa stipulati successivamente all'indizione della gara.
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