Giurisprudenza e Prassi

IN ASSENZA DI SPECIFICA PREVISIONE, LA COMPOSIZIONE DEL TEAM DI PROGETTO E' UN REQUISITO DI ESECUZIONE. NON E' NECESSARIA L'INDICAZIONE DEI NOMINATIVI (113)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L'obbligo di indicare i componenti dell'équipe multidisciplinare in sede di offerta tecnica, qualora la disciplina di gara richiami espressamente i requisiti per l'esecuzione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 36/2023, deve essere interpretato come riferito alle categorie professionali e non ai nominativi dei singoli professionisti, risultando legittimo l'impegno dell'operatore economico a garantire la presenza del personale richiesto solo nella fase esecutiva.

"L'interpretazione letterale e sistematica complessiva delle disposizioni... conduca a concludere nel senso che non occorresse fornire in sede di gara, sotto pena di esclusione, i nominativi, curricula od altri elementi diversi da quelli esposti... in ordine alle figure professionali destinate alle attività da svolgere. Da un lato, infatti, l’art. 11 del Capitolato evocava le figure professionali dell’equipe in relazione alla 'sede di esecuzione del contratto', richiamando espressamente l’art. 113 d.lgs. n. 36 del 2023... dall'altro lo stesso art. 6.3 del disciplinare prescrive la 'presenza' delle figure professionali... non anche la loro indicazione nominativa o specifica descrizione curriculare".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)