Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA L'ANTICIPAZIONE IN GARA DI REQUISITI DI ESECUZIONE MEDIANTE CONTRATTI PRELIMINARI (113.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza
2026
È illegittima la clausola del disciplinare di gara che impone ai concorrenti, a pena di esclusione, di allegare all'offerta un contratto preliminare di locazione, acquisto o comodato relativo a una struttura logistica necessaria per l'esecuzione, poiché trasforma indebitamente un requisito di esecuzione in un onere di partecipazione sproporzionato, dissuadendo gli operatori economici e violando il principio del risultato e della massima partecipazione.
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