Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI -DISCREZIONALITA' PA SCELTA DEL REQUISITO(83.4.a)

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata Sistec S.r.l. – Procedura aperta per l’appalto di forniture presso la Biblioteca comunale “G. Pannunzio” nell’ambito degli interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale “Community Library”. Importo a base di gara euro: 469.059,39 S.A.: Comune di Molfetta.

Con particolare riferimento al fatturato globale e fatturato specifico l’art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dispone che le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti un “fatturato globale” dell’impresa nonché uno specifico “relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara”. Ciò significa che mentre il fatturato “globale” concerne la dimostrazione della capacità economico-finanziaria del concorrente in termini generali, quello “specifico” attiene alla prova dello svolgimento di servizi o di forniture di beni propri di quello specifico settore cui attiene l’oggetto della gara. Sul punto l’Autorità ha affermato che le amministrazioni possono richiedere il possesso di un fatturato (sia globale che specifico) minimo “annuo” (laddove il previgente codice si riferiva al fatturato complessivo del triennio considerato e non a quello annuale) (vedasi delibera n. 501 del 5 giugno 2019); RITENUTO pertanto, evidente come la stazione appaltante possa scegliere nell’esercizio della propria discrezionalità e in base alle prestazioni oggetto di gara, quale tipologia di requisito economico-finanziario richiedere, sempre rispettando l’onere motivazionale nella scelta comunque operata.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)