Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI TECNICO - ORGANIZZATIVI DEL CODICE DEGLI APPALTI: NON VALE IL FRAZIONAMENTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI PER DIMOSTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che, il requisito non è stato dichiarato dalla omissis s.r.l. nella domanda di partecipazione e di esso non vi è traccia negli atti di gara, la Provincia non considera che l’art. 28 allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023 prevede requisiti di ordine tecnico-organizzativo che possono trovare applicazione unicamente negli “appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro” e, dunque, non nel caso di specie in cui l’importo dei lavori è superiore a tale soglia: non si può certo prendere in considerazione l’importo dei lavori corrispondente alla percentuale che la controinteressata si è impegnata ad eseguire, dovendo farsi riferimento all’importo dei lavori indicato nel bando (pari a 222.005,21 euro) (cfr. Tar Lazio, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 417, che, in una fattispecie analoga, ha affermato che “diversamente opinando si finirebbe per ammettere che qualsiasi appalto di importo superiore a detta soglia possa essere eseguito da tante imprese non qualificate purché le stesse eseguano una quota di lavori inferiore ad euro 150.000,00, il tutto con una palese quanto illegittima elusione dell’obbligo di qualificazione prescritto dalla legge”).

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