DETERMINAZIONE REQUISITI DI AMMISSIONE - POTERE DISCREZIONALE PA - LIMITI E SINDACATO
Costituisce ius receptum il principio secondo cui nelle gare pubbliche la stazione appaltante gode di piena discrezionalità nella determinazione dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione delle offerte, sindacabili in sede giurisdizionale soltanto ove manifestamente illogici, irragionevoli o sproporzionati (Cons. Stato, Sez. V, 12.03.2020, n. 1763).
Orbene, nel caso di specie, la scelta della stazione appaltante di privilegiare la formazione esterna rispetto a quella interna non appare irragionevole né viziata sotto il profilo dell’illogicità, considerando che allo stato, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2015, la normativa sulla formazione professionale privilegia la formazione da parte di enti esterni rispetto a quella erogata da organi interni alla medesima azienda.
La scelta operata sul punto dalla lex specialis, quindi, è volta a fornire all’Amministrazione una maggiore garanzia in merito al corretto svolgimento dell’attività formativa, di talché non si ritengono sussistenti i profili d’illogicità ed irrazionalità della lex specialis dedotti dal RTI ricorrente.
10.- I suesposti rilievi consentono, poi, di rigettare anche i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente.
Da un lato, invero, si è già dato atto dell’infondatezza dell’autonomo motivo ivi recato (motivo sub H – cfr. § …), dall’altro lato, dall’infondatezza dei motivi di ricorso presentati dal RTI ricorrente discende anche l’infondatezza dell’impugnativa esperita avverso ed avverso, avendo la ricorrente censurato tali atti soltanto in via derivata.
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