Giurisprudenza e Prassi

DETERMINAZIONE REQUISITI DI AMMISSIONE - POTERE DISCREZIONALE PA - LIMITI E SINDACATO

TAR EMILIA BO SENTENZA 2021

Costituisce ius receptum il principio secondo cui nelle gare pubbliche la stazione appaltante gode di piena discrezionalità nella determinazione dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione delle offerte, sindacabili in sede giurisdizionale soltanto ove manifestamente illogici, irragionevoli o sproporzionati (Cons. Stato, Sez. V, 12.03.2020, n. 1763).

Orbene, nel caso di specie, la scelta della stazione appaltante di privilegiare la formazione esterna rispetto a quella interna non appare irragionevole né viziata sotto il profilo dell’illogicità, considerando che allo stato, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2015, la normativa sulla formazione professionale privilegia la formazione da parte di enti esterni rispetto a quella erogata da organi interni alla medesima azienda.

La scelta operata sul punto dalla lex specialis, quindi, è volta a fornire all’Amministrazione una maggiore garanzia in merito al corretto svolgimento dell’attività formativa, di talché non si ritengono sussistenti i profili d’illogicità ed irrazionalità della lex specialis dedotti dal RTI ricorrente.

10.- I suesposti rilievi consentono, poi, di rigettare anche i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente.

Da un lato, invero, si è già dato atto dell’infondatezza dell’autonomo motivo ivi recato (motivo sub H – cfr. § …), dall’altro lato, dall’infondatezza dei motivi di ricorso presentati dal RTI ricorrente discende anche l’infondatezza dell’impugnativa esperita avverso ed avverso, avendo la ricorrente censurato tali atti soltanto in via derivata.


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