Giurisprudenza e Prassi

NELLA VERIFICA DEI CONTRATTI ANALOGHI PREVALE IL RISULTATO SOSTANZIALE: SUFFICIENTE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE-BANCARIA

ANAC PARERE 2026

In sede di verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale, la carenza della sottoscrizione del contratto o della quietanza sulle fatture non legittima l’esclusione del concorrente qualora l’effettività dell’esecuzione della fornitura sia comprovata da documentazione bancaria (estratti conto) o accertata d’ufficio dalla stazione appaltante mediante interoperabilità delle banche dati o consultazione del profilo di committente dei precedenti enti datori d'ordine. Il concetto di "servizio analogo" non va inteso come "servizio identico", ma come prestazione appartenente al medesimo ambito professionale, identificato dal codice CPV richiesto.

"Esiste un preciso obbligo degli enti committenti e delle stazioni appaltanti di ispirare le scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura 'meramente formale' della legge di gara, ciò al fine di conseguire un contesto partecipativo ispirato all'attuazione della massima concorrenzialità... altrimenti preclusa dall'interpretazione formalistica della lex specialis" (Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2024, n. 9510). "Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione... se questi possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati".

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