LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PRIVO DI VALORE ACCADEMICO
L'estromissione da una procedura selettiva per carenza dei requisiti accademici previsti dal bando costituisce un atto vincolato per l'Amministrazione e non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto, poiché quest'ultimo è insito nell'esigenza di evitare esborsi di denaro pubblico per prestazioni professionali rese da soggetti privi dei necessari titoli abilitanti. L'esercizio del potere di autotutela è legittimo se esercitato entro i termini di legge e volto a ripristinare la legalità violata dalla presentazione di titoli non equipollenti a quelli accademici richiesti.
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