Giurisprudenza e Prassi

IL CONGEDO PER ASSEGNO DI RICERCA NON VALE COME SERVIZIO EFFETTIVO NEI CONCORSI DOCENTI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Nelle procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento del personale docente, il requisito delle tre annualità di servizio prescritto dal bando deve essere inteso come svolgimento di attività didattica effettiva; pertanto, non è computabile il periodo di congedo straordinario fruito per assegno di ricerca, in quanto l'equiparazione normativa tra ricerca e servizio scolastico opera esclusivamente sul piano dell'anzianità e non su quello dell'esperienza professionale maturata sul campo.

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