LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER IRREGOLARITÀ FISCALE NONOSTANTE LO SGRAVIO IN AUTOTUTELA SUCCESSIVO ALL'AGGIUDICAZIONE (94.6)
Ai sensi dell'art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'esclusione dell'operatore economico per gravi violazioni tributarie definitivamente accertate costituisce atto vincolato per la stazione appaltante, la quale deve basarsi sulle certificazioni rilasciate dall'amministrazione finanziaria. Tali certificazioni, aventi natura di dichiarazioni di scienza, si impongono alla stazione appaltante fino a querela di falso. L'eventuale provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate in data successiva all'esclusione non inficia la legittimità di quest'ultima, dovendo il requisito della regolarità fiscale essere posseduto al momento della partecipazione e valutato sulla base degli elementi disponibili al tempo dell'azione amministrativa.
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