Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER IL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE (10.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

In presenza di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il giudice amministrativo è tenuto a sospendere il giudizio pendente qualora la contestazione del difetto di giurisdizione non sia prima facie infondata, specialmente laddove la controversia riguardi servizi prestati da una società per azioni pubblica in regime di concorrenza di mercato, la cui natura pubblicistica o privatistica richieda un chiarimento definitivo dell'organo regolatore della giurisdizione.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)