Giurisprudenza e Prassi

NECESSARIA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI IMPRESA ATTIVA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2026

Ai fini della corretta tenuta del Registro delle Imprese, lo status di società 'attiva' non deriva automaticamente dall'iscrizione dell'ente, ma richiede la specifica comunicazione dell'inizio dell'attività economica. Qualora l'operatore economico provveda alla chiusura dell'unica unità locale in cui esercitava l'attività, in assenza di una nuova denuncia di operatività presso la sede legale o altre sedi secondarie, lo stato di inattività deve ritenersi legittimo, gravando sull'imprenditore l'onere di regolarizzare la propria posizione per riacquisire lo status di impresa attiva.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)