INAMMISSIBILE LA SOSTITUZIONE DELLE REFERENZE TECNICHE IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI
È illegittima la modifica postuma dell'elenco delle referenze tecniche indicato in sede di partecipazione alla gara, poiché il principio di auto-responsabilità e la tutela della par condicio impediscono al concorrente di sostituire i titoli di capacità professionale spesi originariamente con altri mai menzionati prima. Il requisito di partecipazione deve essere concretamente individuato al momento della presentazione della domanda e non può essere oggetto di variazioni o sostituzioni in sede di comprova, a prescindere dall'astratto possesso del requisito stesso in capo all'operatore.
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