Giurisprudenza e Prassi

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE: NON È CONFIGURABILE IN UNA CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO OVE LA PRESTAZIONE E' RIVOLTA A BENEFICIO DELL'UTENZA PRIVATA (179)

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 2026

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il criterio discretivo tra l'appalto di servizi e la concessione di servizi – utile a fini dell'integrazione del reato di frode nelle pubbliche forniture – risiede nell'individuazione del destinatario diretto della prestazione. Qualora il privato gestisca un servizio per conto della Pubblica Amministrazione ma rivolto direttamente a una platea di utenti finali, difetta il sinallagma negoziale necessario per l'applicazione dell'art. 356 c.p., restando l'eventuale inadempimento confinato all'ambito della responsabilità civile e amministrativa.

"[...] non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente (Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025, PM/C.I.N.-Compagnia I, Rv. 288459, in senso conforme anche Sez. 6, n. 14022 del 31/01/2024, Pratesi, n.m.).

Così si legge nella motivazione della pronuncia più recente: “al fine di chiarire l'ambito applicativo della norma incriminatrice, è utile evidenziare la differenza che si ha tra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appalto di servizi rivolta all'ente. Questa seconda ipotesi si realizza in tutti i casi in cui oggetto del contratto sia la prestazione di un servizio direttamente in favore dell'ente contraente (tipico esempio ne è il contratto di manutenzione o pulizia di edifici pubblici), nel qual caso il destinatario della prestazione - latamente riconducibile alla nozione di "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del 18/9/2020, Canalis, Rv.279721-02) - è l'ente pubblico, sicchè l'eventuale inadempimento, ove connotato dagli ulteriori requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, ben potrà integrare il reato di cui all'art. 356 cod. pen. Viceversa, nel caso di concessione di servizi, il privato si sostituisce all'ente nella gestione di una determinata attività rivolta a beneficio del pubblico, tant'è che gran parte del costo del servizio è addebitato all'utenza, sicchè è nei confronti dei fruitori che il servizio viene prestato. Ne consegue che l'eventuale inadempimento non potrà rilevare quale frode nelle pubbliche forniture, proprio perché la prestazione non è diretta all'ente. Ciò non fa venir meno il rapporto sinallagmatico tra il concessionario e l'ente pubblico, sicchè eventuali inadempienze del concessionario potranno rilevare in sede civile, senza che si configuri per ciò solo una frode nella pubblica fornitura”.

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CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)