Giurisprudenza e Prassi

RATING DI LEGALITA': LA CONDANNA IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE DEL SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA DEL RICHIEDENTE LEGITTIMA IL DINIEGO (2)

TAR LAZIO SENTENZA 2025

A seguito delle verifiche effettuate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a fronte della nuova domanda per l'attribuzione del rating di legalità da parte di una società, è emerso (mediante l'acquisizione del certificato dei carichi pendenti presso la Procura competente) il precedente penale indicato in atti a carico dell’amministratore unico società che detiene la totalità del capitale sociale della richiedente il rating.

In particolare, è risultata una sentenza di condanna del Tribunale di B. emessa a carico del soggetto apicale menzionato in atti, per il reato di cui all'articolo 589, comma 2, del codice penale (omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Alla luce di tali emergenze istruttorie, previo contraddittorio con la società in esame, l’Autorità ha poi deliberato il definitivo diniego di attribuzione del titolo, comunicando all’istante il provvedimento negativo.

A tal proposito occorre ricordare che il Regolamento subordina il conferimento di questo “premio” al rispetto dei requisiti cosiddetti di legalità posti dall’art. 2, commi 2 e 3. Tra questi, ai fini della vicenda in esame, rileva l’art. 2, comma 2, lett. b), il quale dispone che: “L’impresa deve dichiarare: (…) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, dell’institore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all’art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1 c.p.. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating”.

Dalla lettura della disposizione emerge chiaramente che tra i motivi ostativi al rilascio del rating rilevano diverse circostanze, le quali sono tutte, di per sé e autonomamente, idonee ad escludere che l’impresa sia virtuosa al punto di poter arricchire la propria immagine professionale con quel “premio” che il rating rappresenta.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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