LA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE NON COINCIDE CON LA MERA DIFFUSIONE NUMERICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO (11.1)
Ai fini dell'individuazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il dato della maggiore diffusione quantitativa del contratto (numero di aziende e dipendenti) non costituisce indice esclusivo o dirimente, potendo tale circostanza derivare dalla convenienza datoriale anziché dalla forza contrattuale del sindacato dei lavoratori; la rappresentatività deve essere invece accertata mediante indici quali il numero di deleghe per la ritenuta sindacale, i risultati elettorali delle rappresentanze sindacali unitarie e la diffusione territoriale.
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