Giurisprudenza e Prassi

MANCATA SUDDIVISIONE TRA PRESTAZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA - DIVIETO RTI VERTICALE (48.2)

ANAC DELIBERA 2021

La lex specialis non e conforme alla normativa di settore, in particolare all'art. 48, co. 2 del Codice, che fa chiaramente riferimento all'importo delle singole categorie al fine di distinguere fra prestazione principale e prestazione secondaria. La previsione per cui tutte le categorie debbano rientrare nella prestazione principale, se non assistita da una stringente motivazione, impedisce la costituzione di raggruppamenti di tipo verticale e causa una restrizione della concorrenza.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)