Giurisprudenza e Prassi

LIBERTÀ DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DI ESECUZIONE NEL RAGGRUPPAMENTO VERTICALE (92.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2024

Nell'ambito dei raggruppamenti temporanei d’imprese, i requisiti di qualificazione, attinenti alla capacità soggettiva del concorrente, vanno tenuti distinti dalla quota di partecipazione e dalla quota di esecuzione della prestazione, con la conseguenza che, in mancanza di una specifica previsione della lex specialis, i componenti possono ripartire liberamente l'esecuzione dei lavori e dei servizi a prescindere dalla qualifica di mandataria.

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