Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA LA PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO DELL'OPERATORE INVITATO INDIVIDUALMENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (68.19)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
È pienamente legittima la partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese di un operatore economico che, pur avendo presentato singolarmente la manifestazione di interesse, sia stato invitato individualmente dalla stazione appaltante, trovando applicazione la deroga di cui all'art. 68, comma 19, del D.Lgs. 36/2023, la quale consente al candidato ammesso individualmente di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

