ILLEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE IMPONE IL POSSESSO DI UNA QUOTA SIGNIFICATIVA IN CAPO ALLA MANDATARIA (68.11)
La clausola della lex specialis che impone alla mandataria di un raggruppamento temporaneo il possesso di una "quota significativa" dei requisiti di capacità tecnica o finanziaria, contrastando con l’art. 68, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 che prevede il cumulo complessivo dei requisiti in capo al raggruppamento.
L'Autorità ha rilevato che, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e della giurisprudenza UE, non è più consentito imporre alla mandataria di un raggruppamento il possesso di requisiti o l'esecuzione di prestazioni in misura maggioritaria. La previsione di una "quota significativa" è dunque indeterminata e contraria al principio di libera aggregazione.
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